Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 213 del 2010

ECLI:IT:TARPIE:2010:213SENT

Massima

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La pubblica amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, può annullare in via di autotutela l'aggiudicazione di un appalto pubblico qualora l'aggiudicatario non abbia presentato la documentazione necessaria per la stipula del contratto entro il termine previsto, nonostante le sollecitazioni dell'amministrazione. Tale provvedimento di annullamento in autotutela, essendo espressione di un potere pubblicistico, determina la lesione di una posizione di interesse legittimo in capo all'aggiudicatario, la quale è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. Tuttavia, il ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento deve essere proposto entro il termine dimidiato previsto dalla legge, decorrente dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato. Il mancato rispetto di tale termine determina l'irricevibilità del ricorso, non potendo essere fatti valere in un momento successivo motivi di gravame che avrebbero dovuto essere dedotti entro il termine di impugnazione. Inoltre, la mancata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, pur costituendo un vizio formale, non determina l'illegittimità del provvedimento finale qualora l'interessato abbia comunque avuto la possibilità di far valere le proprie ragioni nel corso del procedimento. Infine, la domanda di risarcimento dei danni, se proposta per la prima volta in un momento successivo alla definitiva regolamentazione del rapporto controverso, è infondata nel merito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 1998, proposto da:
Gr. An., rappresentato e difeso dagli avv. Gi. Ca. e Gi. ((omissis))., con domicilio eletto presso l’avv. Gi. ((omissis)). in Torino, via omissis (Studio Zu.);
contro
Comune di Brandizzo, rappresentato e difeso dall'avv. Gi. Sa., con domicilio eletto presso il suo studio in Torino;
nei confronti di
CA. S.c.r.l., non costituita;
per l'annullamento
della delibera n. 375 del 26.11.1997 della Giunta del Comune di Brandizzo e della nota prot. n. 9525/05/G.M./FA datata 5.12.1997, del responsabile del procedimento del medesimo Comune, pervenuta il 19.12.1997, nonché di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costit…

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