Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10723 del 15 novembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:10723PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, di cui all'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, deve escludersi che la facoltà di richiedere la applicazione di una sanzione sostitutiva possa essere esercitata dal difensore in vece e per conto dell'imputato contumace. Tale facoltà, infatti, non rientra nel generale potere di rappresentanza disciplinato dall'art. 499, terzo comma cod. proc. pen., poiché alla richiesta di cui all'art. 77 deve essere riconosciuto carattere negoziale, attesa la particolarità del procedimento cui essa è finalizzata e le implicazioni che ne derivano (inapplicabilità della sentenza, previsione del solo ricorso per cassazione, possibilità di disporre la confisca, impossibilità di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, previsione di un'autonoma ipotesi di reato per il caso di violazione degli obblighi imposti con la decisione).

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