ECLI:IT:CDS:2002:3606SENT
( riforma T.A.R. ((omissis)), 30 settembre 1992, n. 391 )
Omissis.
2. La Sezione ritiene di esaminare preliminarmente la questione della competenza a conoscere della controversia di cui si tratta, già sollevata dalla Regione in primo grado e da questa richiamata nell'atto di costituzione in appello, questione che, ai sensi dell'art. 30 primo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell'art. 37 c. p. c., è rilevabile anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
D'altra parte, il fatto che il giudice di primo grado si sia pronunciato con una espressa statuizione sulla giurisdizione non assume rilevanza, poiché si deve escludere , fino a quando il rapporto processuale resti pendente e sempre che sulla giurisdizione non sia intervenuta una decisione della Corte di cassazione, che tale statuizione sia passibile di passare in giudicato, non essendo preclusiva della declaratoria in sede di appello una pronuncia espressa del giudice di merit…
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