Cassazione penale Sez. V sentenza n. 41205 del 10 dicembre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:41205PEN

Massima

Massima ufficiale
Non sussiste il tentativo di falsità ideologica del pubblico ufficiale (artt. 56, 48 e 480 c.p.) allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato. Ne consegue che le false dichiarazioni del privato, in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per l'applicabilità del condono edilizio, non costituiscono atti idonei ad indurre i competenti organi comunali al rilascio di una falsa concessione in sanatoria allorché l'induzione in errore non si sia verificata e l'autorità competente, lungi dal predisporre (pur senza pervenire all'emissione) il provvedimento di concessione edilizia o, comunque, qualche altra attività preliminare finalizzata all'emissione dello stesso, abbia emesso, a seguito dei necessari accertamenti, ordinanza di demolizione del manufatto.

Sentenza completa

FATTO E DIRITTO
F. D. G. ha proposto ricorso avverso la sentenza della corte d'appello dell'Aquila con la quale era stata confermata la condanna a mesi due di reclusione, convertiti in lire 4,5 milioni di multa, per i reati -uniti in continuazione- di cui agli artt. 483, e 56, 48-480 c.p. All'imputato era contestato di aver falsamente affermato, in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che i lavori edilizi per i quali aveva chiesto il condono erano stati completati prima del 31.12.1993, e di aver posto in essere -con la dichiarazione suddetta- atti idonei ad indurre i competenti organi comunali al rilascio di una falsa concessione in sanatoria.
La corte dell'Aquila, nel confermare la sentenza di primo grado anche in relazione al reato di cui agli artt. 56-48 e 480 c.p., richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui è ammissibile il tentativo nel delitto di falso per induzione ove, con una valutazione ex ante, risulti la idone…

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