Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5996 del 17 giugno 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5996PEN

Massima

Massima ufficiale
La prova del legittimo impedimento a comparire può essere utilmente fornita dall'imputato fino al momento della discussione o al più fino al momento della pubblicazione della sentenza. L'onere della prova è a carico dell'imputato, il quale vi adempie quando faccia pervenire il documento giustificativo del suo impedimento alla cancelleria del giudice del dibattimento. Solo un disguido successivo all'adempimento di tale onere, dovuto all'incuria dell'ufficio, può non essere addebitato a colpa dell'imputato.

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