Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 433 del 11 gennaio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:433PEN

Massima

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Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è riconosciuto, in via principale, dall'art. 314 c.p.p., comma 1, con riferimento all'ipotesi di una custodia cautelare la cui ingiustizia (c.d. ingiustizia sostanziale) derivi non da elementi afferenti al momento della sua applicazione, bensì dal semplice dato postumo del definitivo proscioglimento del soggetto con una delle ampie formule in facto o in iure previste, purché non sussista una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto causativa o concausativa della custodia stessa. Ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2, il diritto alla riparazione spetta anche al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (c.d. ingiustizia formale della restrizione). Tale disposizione, tuttavia, non trova applicazione nei casi in cui la misura cautelare sia stata revocata per il venir meno delle esigenze cautelari, non potendosi in tali ipotesi ritenere accertata l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. Inoltre, il decreto di archiviazione per prescrizione del reato, a differenza di altre ipotesi di archiviazione, non è equipollente ad una pronuncia assolutoria nel merito ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p., comma 1, non potendosi evincere da tale provvedimento l'insussistenza di ogni indizio di reità a carico dell'indagato. Ciò in quanto l'art. 314 c.p.p., comma 3, prevede espressamente che il decreto di archiviazione dia luogo alla riparazione solo nei casi in cui intervenga perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. - Presidente

Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. COSTANTINI Francesca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), tendente ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla privazione della liber…

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