Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5619 del 2016

ECLI:IT:TARNA:2016:5619SENT

Massima

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Il vincolo di pertinenzialità imposto dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2001 sui parcheggi realizzati in deroga alla strumentazione urbanistica non viene meno per effetto dell'introduzione dell'ultimo comma dell'art. 41-sexies della legge urbanistica n. 1150/1942, ad opera dell'art. 12, comma 9, della legge n. 246/2005, il quale libera da vincoli pertinenziali e da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari soltanto i parcheggi realizzati ai sensi del primo comma della medesima disposizione, e comunque limitatamente a quelli di nuova realizzazione. L'immodificabilità della destinazione d'uso a parcheggio resta, invece, ferma per i parcheggi realizzati in base alla c.d. legge Tognoli e alle corrispondenti normative regionali, come dimostra l'espressa previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 9 della legge n. 122/1989. Pertanto, il diniego opposto dall'amministrazione comunale alla richiesta di assentire un uso diverso dei locali adibiti a parcheggio interrato pertinenziale, realizzato in deroga alla strumentazione urbanistica ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2001, risulta conforme a diritto, in quanto il vincolo di pertinenzialità non può essere rimosso e la destinazione d'uso a parcheggio non può essere modificata.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/12/2016

N. 05619/2016 REG.PROV.COLL.

N. 07611/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7611 del 2006, proposto da:
Cavallo Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Biagio Capasso e dall'avv. Gian Luca Lemmo, con il secondo elettivamente domiciliata in Napoli, via del Parco Margherita n. 31;

contro

Comune di Calvizzano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento del Capo settore dell’U.T.C. del Comune di Calvizzano, prot. n. 6823 del 2.10.2006, recante reiezione del permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso richiesto dalla ricorrente; b) di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente.

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