Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6020 del 6 febbraio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:6020PEN

Massima

Massima ufficiale
Al giudice di rinvio, come e` fatto palese dalla lettera dell`art. 627, comma secondo, cod. proc. pen., non e` interdetta l`acquisizione di nuovi elementi processuali, perche` decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento e` stato annullato; allo stesso modo le parti assumono i medesimi oneri e facolta` che avevano nella stessa fase del precedente giudizio, per cui il Pubblico Ministero conserva la facolta` di produrre gli stessi atti che avrebbe potuto presentare nel primo giudizio di riesame, compresi quelli che aveva precedentemente ritenuto di non trasmettere al giudice competente all`atto della richiesta di emissione della misura cautelare ai sensi dell`art. 291 cod. proc. pen..    conforme: Sen 02/09/1992 1381 sez 5 Pen Sen 04/05/1994 5189 sez 1 Pen

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