Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 2 del 6 maggio 1993
ECLI:IT:CASS:1993:2PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la perdita di efficacia dell`ordinanza cautelare a norma dell`art. 309, comma decimo, si verifica nel solo caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell`ipotesi in cui il provvedimento del Tribunale, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile.
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