Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15833 del 14 dicembre 2001

ECLI:IT:CASS:2001:15833CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di concordato preventivo, le istruzioni date dal giudice delegato al liquidatore in ordine al comportamento da tenere, a seguito di impugnazione della sentenza di omologazione, esauriscono la loro efficacia nei rapporti tra gli organi della procedura; esse rappresentano, quindi, un atto interno intrinsecamente inidoneo a risolvere, con efficacia nei confronti del debitore, il contrasto in ordine alla sussistenza del potere - dovere del liquidatore di procedere alla liquidazione dei beni prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato il concordato; pertanto, poiché il provvedimento del giudice delegato è privo di efficacia decisoria, il decreto emesso dal Tribunale su reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.

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