Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 89 del 2001

ECLI:IT:TARLIG:2001:89SENT

Massima

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La reiterazione di un vincolo urbanistico preordinato all'espropriazione, scaduto da anni, senza la previa quantificazione dell'indennizzo spettante al proprietario, comporta l'illegittimità dell'atto di riproposizione del vincolo, in quanto la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento che incide sul suo diritto di proprietà, gli consente di impugnare la riproposizione del vincolo al momento della conoscenza legale dello stesso. Inoltre, l'assenza di una nuova istruttoria e di una adeguata motivazione in merito agli interessi coinvolti, a seguito del pregresso annullamento giurisdizionale degli atti del procedimento espropriativo, determina l'illegittimità dell'atto per eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione. Infine, la mancata comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, in violazione dell'art. 7 della L. n. 241/90, comporta l'illegittimità dell'atto per mancata partecipazione, non potendo valere a tal fine una partecipazione differita, successiva alla dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d'urgenza.

Sentenza completa

Omissis.
 
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato in relazione al primo blocco di censure, elencate sotto la lettera "D", con le quali viene lamentata l'illegittimità del nuovo PRG, approvato con DPR n.372 del 4/12/98, nei limiti del presente contenzioso.
Più precisamente, nella parte in cui ha reiterato il vincolo a servizi che grava nell'area di proprietà P., fin dal 1975.
A questo riguardo, il Collegio deve darsi carico della eccezione preliminare di tardività avanzata dal comune di L. che, puntigliosamente, elenca le date di pubblicazione ed esecutività della deliberazione n. 10 del 19/1/1999, di accettazione integrale delle prescrizioni, apposte dalla regione, alla variante integrale dalla stessa approvata, per concludere che il ricorso, notificato il 2/9/1999, risulterebbe tardivo rispetto al termine decadenziale di proposizione dell'impugnativa, spirato il 18/5/1999.
L'eccezione, ad avviso del Collegio, non è fondata.

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