ECLI:IT:TARLIG:2001:89SENT
Omissis.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato in relazione al primo blocco di censure, elencate sotto la lettera "D", con le quali viene lamentata l'illegittimità del nuovo PRG, approvato con DPR n.372 del 4/12/98, nei limiti del presente contenzioso.
Più precisamente, nella parte in cui ha reiterato il vincolo a servizi che grava nell'area di proprietà P., fin dal 1975.
A questo riguardo, il Collegio deve darsi carico della eccezione preliminare di tardività avanzata dal comune di L. che, puntigliosamente, elenca le date di pubblicazione ed esecutività della deliberazione n. 10 del 19/1/1999, di accettazione integrale delle prescrizioni, apposte dalla regione, alla variante integrale dalla stessa approvata, per concludere che il ricorso, notificato il 2/9/1999, risulterebbe tardivo rispetto al termine decadenziale di proposizione dell'impugnativa, spirato il 18/5/1999.
L'eccezione, ad avviso del Collegio, non è fondata.
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