Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 5199 del 7 febbraio 2020

ECLI:IT:CASS:2020:5199PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile, in quanto l'articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017, prevede che il ricorso debba essere sottoscritto a pena di inammissibilità dal difensore. La ratio di tale previsione normativa è quella di assicurare la corretta formulazione del ricorso, in modo da garantire l'effettività del diritto di difesa, attraverso l'intervento di un professionista qualificato. Pertanto, il ricorso proposto personalmente dall'imputato, in assenza di una specifica previsione di legge che lo consenta, è dichiarato inammissibile. Tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in applicazione dell'articolo 616 del codice di procedura penale. La massima giuridica che si può trarre dalla sentenza è che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità dal difensore, in quanto la legge esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso, al fine di garantire la corretta formulazione dello stesso e l'effettività del diritto di difesa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente

Dott. DE SANTIS ((omissis)) - Consigliere

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere

Dott. DI PISA Fabio - rel. Consigliere

Dott. SARACO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FABIO DI PISA.
FATTO E DIRITTO
1. (OMISSIS) ha proposto in data 30/09/2019 ricorso per cassazione, da lui sottoscritto personalmente, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza in epigrafe per difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena a suo dire eccessiva.
2. Il ricorso deve essere dichiarato de plano inammissibile …

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