Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16190 del 3 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:16190PEN

Massima

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Il diritto di critica politica e il diritto di cronaca, entrambi ricompresi nella previsione dell'articolo 51 della Costituzione, trovano il loro limite nel rispetto dell'interesse sociale, della verità e della continenza. Pertanto, le espressioni utilizzate nell'esercizio di tali diritti, pur potendo assumere una forma aspra di contesa politica, non possono travalicare il confine della diffamazione, intesa come affermazione oggettivamente lesiva della reputazione altrui, in assenza di riscontro veritativo dei fatti esposti. In tali ipotesi, la responsabilità dell'autore delle dichiarazioni diffamatorie sussiste a fronte della richiesta di risarcimento danni da parte del soggetto leso, salvo che le asserzioni non abbiano valore di pubblica denuncia e siano fondate sulla verità. Tuttavia, il reato di diffamazione a mezzo stampa può essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento della sentenza di condanna, ferma restando la decisione in ordine alle questioni civili, di cui la sentenza è portatrice per la domanda fattane dalla parte lesa.

Sentenza completa

Il ricorrente, imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa, veniva condannato dal Tribunale di Messina a pena pecuniaria e pubblicazione della sentenza, nonché alla rifusione dei danni in favore della costituita parte civile, C. G. La Corte di Appello di Messina, in accoglimento del ricorso dei difensori, disponeva, ex artt. 544, 175 e 585 lett. b) c.p.p., la remissione in termini per la proposizione della impugnazione che dava luogo alla decisione menzionata.
Con il ricorso si deduce: 1) la violazione di legge, in quanto la Corte di Appello, in modo del tutto contraddittorio ed illogico, ha disatteso il provvedimento del Presidente della stessa Corte, con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso di parte civile avverso l'ordinanza di remissione in termini; 2) l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 175 comma c.p.p., in quanto non si è tenuto in alcuna considerazione la statuizione: "l'ordinanza che concede la restit…

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