ECLI:IT:CASS:2002:16190PEN
Il ricorrente, imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa, veniva condannato dal Tribunale di Messina a pena pecuniaria e pubblicazione della sentenza, nonché alla rifusione dei danni in favore della costituita parte civile, C. G. La Corte di Appello di Messina, in accoglimento del ricorso dei difensori, disponeva, ex artt. 544, 175 e 585 lett. b) c.p.p., la remissione in termini per la proposizione della impugnazione che dava luogo alla decisione menzionata.
Con il ricorso si deduce: 1) la violazione di legge, in quanto la Corte di Appello, in modo del tutto contraddittorio ed illogico, ha disatteso il provvedimento del Presidente della stessa Corte, con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso di parte civile avverso l'ordinanza di remissione in termini; 2) l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 175 comma c.p.p., in quanto non si è tenuto in alcuna considerazione la statuizione: "l'ordinanza che concede la restit…
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