Cassazione penale Sez. III sentenza n. 146 del 9 gennaio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:146PEN

Massima

Massima ufficiale
In base al principio dell'immanenza della costituzione della parte civile, la pronuncia d'inammissibilità dell'appello per omessa presentazione dei motivi non preclude il diritto della parte civile di proporre ricorso per cassazione, per difendere i suoi interessi civili.

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