Cassazione penale Sez. III sentenza n. 30828 del 23 luglio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:30828PEN

Massima

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Il provvedimento del questore che impone l'obbligo di presentazione alla polizia in occasione di manifestazioni sportive, previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, costituisce una misura di prevenzione giurisdizionalizzata e atipica, che incide sulla libertà personale dell'individuo e pertanto richiede, oltre al presupposto della pericolosità sociale del soggetto, anche la sussistenza di "casi eccezionali di necessità ed urgenza", ai sensi dell'art. 13, comma 3, Cost. Il giudice chiamato a convalidare tale misura è tenuto a verificare e motivare in ordine alla sussistenza di tali presupposti, non essendo sufficiente il mero dato formale della notifica di una precedente misura di divieto di accesso agli stadi. Infatti, l'adozione della misura più restrittiva della libertà personale di cui al comma 2 dell'art. 6 richiede un quid pluris di pericolosità sociale rispetto a quella già fronteggiata con l'adozione della prima misura di divieto di accesso agli stadi, in quanto tale misura, di per sé, dovrebbe essere astrattamente idonea a impedire manifestazioni di violenza negli stadi e nelle aree limitrofe. La misura più restrittiva del comma 2 si giustifica, pertanto, solo quando, per le peculiarità del caso, la prima misura appaia non del tutto sufficiente, come nell'ipotesi in cui il divieto di accesso agli stadi risulti essere stato violato, senza che sia necessario l'accertamento dello specifico reato previsto dal comma 6 dello stesso art. 6.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente

Dott. GRASSI Aldo - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SC. Da., n. (OMESSO);

avverso l'ordinanza del 23.8.2007 del g.i.p. del tribunale di Bolzano;

Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Dott. AMOROSO Consigliere Giovanni;

Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

La Corte Osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCE…

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