Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12627 del 20 settembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:12627PEN

Massima

Massima ufficiale
La nozione di modica quantita` di sostanza stupefacente, nel caso di uso personale non terapeutico - quale emerge dagli artt. 72 e 80, secondo comma legge 22 dicembre 1975 n. 685 - va fissata con una valutazione esclusivamente oggettiva non potendosi tenere conto, ai fini sopra indicati, delle esigenze del tossicodipendente. Nel caso, invece, di uso personale terapeutico, previsto dall`art. 80 primo comma legge n. 685/75, il concetto di modica quantita` va rapportato, con un diverso e piu` lato criterio di valutazione, all`uso personale e alla personalita` fisio-psichica del soggetto, poiche` deve tenersi conto delle necessita` della cura, che variano da soggetto a soggetto; in tal caso e` necessario adottare parametri di carattere soggettivo, sia pure nel rispetto di una detenzione di sostanza che non ecceda in modo apprezzabile le necessita` della cura.     conforme: Sen 09/11/1987 8268 Civ

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