Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 22709 del 24 ottobre 2014

ECLI:IT:CASS:2014:22709CIV

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'esercizio del controllo sulla motivazione della sentenza impugnata, non può riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, in quanto tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice. Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in un'istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, ovvero di nuova pronunzia sul fatto, è inammissibile, in quanto estraneo alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità. Inoltre, non sussiste vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda. Al giudice di merito non può essere imputato di non avere esplicitamente confutato le tesi non accolte o di non avere effettuato una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente delle prove ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. SCARANO ((omissis)) - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25752-2012 proposto da:

(OMISSIS) in qualita' di erede/coniuge di (OMISSIS), (OMISSIS) in qualita' di erede/figlia di (OMISSIS), (OMISSIS) in qualita' di erede/figlia di (OMISSIS), (OMISSIS) in qualita' di erede/figlio di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura ad litem in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

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