Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 383 del 7 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:383PEN

Massima

Massima ufficiale
Allorquando in motivazione la pena sia stata determinata tenendo conto delle diminuzioni o degli aumenti conseguenti all'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, tale determinazione giova di per se a rivelare il valore (diminuente o aggravante) intrinsecamente attribuito dal giudice alle circostanze dell'uno o dell'altro segno. Pertanto quando si sia dato congiuntamente conto del processo logico- giuridico mediante il quale il giudice è pervenuto alla determinazione della pena, il valore (diminuente o aggravante) attribuito alle circostanze concorrenti deve prevalere sulla indicazione meramente formale di equivalenza, anziché di prevalenza, contenuta nel dispositivo o anche nel testo della motivazione.

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