Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4707 del 4 giugno 1986

ECLI:IT:CASS:1986:4707PEN

Massima

Massima ufficiale
La formula di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" va usata quando sia pacifica la condotta penalmente illecita dell'imputato, ma difetti l'estremo subiettivo del dolo o della colpa ovvero ricorra una causa di non punibilità o di non imputabilità, mentre se manchi l'intero fatto storico, o uno degli "essentialia", per i quali il fatto fenomenico è penalmente irrilevante, va adottata la formula "perché il fatto non sussiste". vedi:rifmp.

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