Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1062 del 12 febbraio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:1062CIV

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico. Ne consegue che sussiste l'obbligo assicurativo anche per i veicoli in sosta su area privata aperta al pubblico.

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