Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4735 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:4735SENT

Massima

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Il provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive è un atto dovuto e sufficientemente motivato con il mero accertamento della realizzazione di interventi in assenza del prescritto titolo abilitativo, senza necessità di una specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, in quanto il ripristino dell'assetto urbanistico violato è di per sé interesse pubblico preminente. L'ordine di demolizione non richiede l'acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata, in quanto non costituisce irrogazione di sanzioni per violazione di norme a tutela del paesaggio, né l'acquisizione del parere della Commissione Edilizia Comunale, in quanto l'obbligatorietà della demolizione è stata introdotta dalla legge n. 10/1977, superando la precedente discrezionalità dell'amministrazione. Tuttavia, ove sia stata presentata domanda di condono edilizio, il provvedimento di demolizione perde efficacia, essendo l'amministrazione tenuta a un nuovo procedimento di valutazione della domanda di sanatoria, con conseguente traslazione e differimento dell'interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione. La competenza all'emanazione di sanzioni demolitorie appartiene all'organo politico (Sindaco o Commissario) fino all'anno 1998, essendo stata successivamente trasferita ai dirigenti e all'apparato amministrativo degli enti locali.

Sentenza completa

N. 00483/1995
REG.RIC.

N. 04735/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00483/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 483 del 1995, proposto da Lombardi Nicola Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Barano d’Ischia, piazza San Rocco 26 e, pertanto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a, in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

il Comune di Forio d’Ischia in persona del Commissario
pro tempore
, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione n. 521/1994 del 24.10.1994, notificata il 26 ottobre 1994;

di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi qu…

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