Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5867 del 4 luglio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:5867CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel caso di procedimento penale a carico di avvocato o procuratore, con emissione di mandato od ordine di comparizione, l'art.. 43 terzo comma del R.D.L. 27 novembre 1933 n.. 1578 conferisce al consiglio dell'ordine il potere di disporre, in via cautelare, la sospensione dall'attività professionale, sulla base di una valutazione d'incompatibilità dell'addebito con l'esercizio della professione (indipendentemente da ogni indagine sulla consistenza dell'incolpazione, riservata al giudice penale).

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