Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3659 del 23 novembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:3659PEN

Massima

Massima ufficiale
A norma dell'art. 307 comma primo cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice - qualora permangono le ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare - può disporre le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti. Fra tali altre misure non può ritenersi compresa quella degli arresti domiciliari. Infatti, l'ampia formulazione dell'art. 284 comma quinto cod. proc. pen. - secondo cui l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare - non consente l'apposizione di limiti a tale equiparazione che ha, quindi, efficacia in ogni caso, sia ai fini dello scomputo del presofferto sulla pena definitiva, che a quelli dell'applicazione delle cosiddette misure alternative.

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