Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5207 del 28 aprile 1987

ECLI:IT:CASS:1987:5207PEN

Massima

Massima ufficiale
La presenza dell'aggravante della finalita` di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, prevista dall'art. 1 decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 convertito in legge 6 febbraio 1980 n. 15, non impedisce ne` rende inutile il riconoscimento delle circostanze attenuanti, perche` essa esclude soltanto il giudizio di comparazione stabilito dall'art. 69 c. p., con la conseguenza che, in caso di riconosciuta ricorrenza di circostanze attenuanti, le diminuzioni saranno apportate sulla pena risultante dagli aumenti indotti dalle aggravanti, secondo le regole generali. (Nella fattispecie questa corte ha annullato la sentenza, con la quale il giudice di merito aveva sostenuto l'inutilita` della concessione delle attenuanti generiche per la necessaria soccombenza delle stesse rispetto all'aggravante predetta).   da vedere: [p84\01964]

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