Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 1354 del 2017

ECLI:IT:TARBS:2017:1354SENT

Massima

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Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato alla doppia conformità dell'intervento edilizio abusivo, sia alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione, sia a quella in vigore al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Tale requisito di doppia conformità ha carattere oggettivo e vincolato, senza margini di discrezionalità per l'amministrazione, la quale deve valutare la conformità dell'opera eseguita sulla base della disciplina urbanistica applicabile in entrambi i momenti temporali, senza poter tenere conto di eventuali variazioni sopravvenute degli strumenti urbanistici. Pertanto, il contrasto dell'intervento oggetto della domanda di sanatoria con le previsioni di uno strumento urbanistico adottato, ma non ancora approvato, al momento della presentazione dell'istanza, costituisce causa ostativa al rilascio del permesso in sanatoria, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, a prescindere dal fatto che la domanda sia stata presentata anteriormente all'adozione di tale strumento. Inoltre, la valutazione di conformità deve riguardare non solo la normativa urbanistica ed edilizia, ma anche gli eventuali vincoli di destinazione d'uso e di inedificabilità previsti dagli strumenti di pianificazione, nonché gli obblighi convenzionali assunti dal privato, senza che l'amministrazione possa essere vincolata da eventuali modifiche o rimozioni di tali vincoli e obblighi intervenute successivamente alla presentazione della domanda di sanatoria. Infine, il manufatto realizzato in assenza di titolo abilitativo non può essere qualificato come pertinenza dell'edificio principale, se per natura, funzione e dimensioni ha comportato una consistente modifica del volume e dell'assetto dei luoghi preesistenti.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/11/2017

N. 01354/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01058/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2008, proposto da:
C.M.T. Due Srl oggi Fallimento C.M.T. Due S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Ferramola, 14;

contro

Comune di Palazzolo Sull'Oglio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Diaz, 9;

per l'annullamento

- DEL PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA IN DATA 30/6/…

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