Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4911 del 2 giugno 1997

ECLI:IT:CASS:1997:4911CIV

Massima

Massima ufficiale
Contro le decisioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri il ricorso per cassazione alle sezioni unite della Corte e` consentito, oltre che nei casi contemplati dall`art. 17 del R.D. n. 2357 del 1925 (eccesso di potere ed incompetenza), anche ai sensi dell`art. 111 Cost., per violazione di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Pertanto, l`inosservanza del giudice all`obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge" (denunciabile in cassazione) quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, che si verifica sia nei casi di sua radicale carenza, sia nel caso in cui essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", o fra loro inconciliabili, o comunque perplesse o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in se`, restando esclusa dalla previsione normativa una possibile verifica sulla sufficienza e razionalita` della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.   da vedere:Sen 05/07/1994 6332 sez U Civ

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