Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6606 del 14 luglio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:6606PEN

Massima

Massima ufficiale
Il parametro valutativo della modica quantità di sostanze stupefacenti, nonostante la identità di espressione, è differente negli artt. 80 e 72 legge 22 dicembre 1975 n. 685 stante la non omogeneità delle situazioni considerate. Esso è più rigoroso e restrittivo nella prima ipotesi, limitata all'uso personale ed alla soddisfazione immediata di un bisogno incombente, e più estensivo nella seconda ove, in relazione all'interesse tutelato (pericolo di accumulo e circolazione della sostanza), l'interprete deve tener conto delle esigenze del rifornimento in rapporto ad un utenza media.Ne deriva che, agli effetti dell'art. 72 ricordato, è modica la quantità necessaria al "rifornimento" di due o tre drogati.

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