Cassazione penale Sez. II sentenza n. 508 del 19 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:508PEN

Massima

Massima ufficiale
In caso di dichiarata volontà del P.M. di instaurazione di giudizio direttissimo il tribunale della libertà, adito in sede di riesame di provvedimento sulla libertà personale, non è obbligato, per non vanificare l'art. 502 cod. proc. pen., ad una decisione negativa sull'istanza di riesame proposta dall'imputato e comunque non è privato del suo potere decisionale - trattasi, invero, di due procedure non interdipendenti e non incompatibili, e possono perciò coesistere nei limiti in cui le particolarità del caso, e soprattutto i tempi del loro promovimento, lo consentono, giacché il legislatore non ha, allo stato, dettato norme limitative o di raccordo, al fine di assicurare un'armonia processuale e di eliminare eventuali situazioni di attrito, generate dall'evoluzione del duplice "iter", soprattutto con riferimento alla libertà personale.

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