Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2273 del 7 febbraio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2273PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 della costituzione, per violazione del principio di uguaglianza e della facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi dedotta sotto il profilo della limitazione, prevista per l'impugnazione della parte civile, al solo ricorso per cassazione. Infatti con tale rimedio viene assicurata alla parte civile sia la possibilità di proporre impugnazione, a norma dell'art. 195 cod. proc. pen., sia la possibilità del completo riesame, nel merito, della decisione ad essa sfavorevole anche se, necessariamente, circoscritto agli effetti civili.

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