Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza breve n. 373 del 2023

ECLI:IT:TARPE:2023:373SENB

Massima

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Gli atti compiuti dall'ente locale nell'ambito di un rapporto di locazione avente ad oggetto un immobile rientrante nel patrimonio disponibile sono sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si tratta di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato, non venendo in questione alcun rapporto concessorio di beni demaniali e/o del patrimonio indisponibile idoneo ad attrarre la fattispecie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Pertanto, il giudice amministrativo adito deve dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, salvi gli effetti sostanziali e processuali nei limiti e termini di cui all'articolo 11 del codice del processo amministrativo. Tale principio si fonda sulla distinzione tra il regime giuridico applicabile ai beni del patrimonio disponibile dell'ente locale, soggetti alle regole del diritto privato, e quello applicabile ai beni del patrimonio indisponibile o demaniali, che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La giurisprudenza consolidata afferma che, quando l'ente locale agisce nell'ambito di un rapporto di locazione avente ad oggetto un bene del proprio patrimonio disponibile, tale fattispecie non attrae la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non vengono in rilievo profili pubblicistici, ma esclusivamente questioni di diritto privato, regolate dalle norme codicistiche in materia di locazione. Pertanto, il giudice competente a conoscere delle controversie relative a tali rapporti è il giudice ordinario, in quanto l'ente locale, in tale ambito, assume la veste di soggetto privato, al pari del conduttore. La pronuncia del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario si giustifica anche in ragione della carenza di potere dell'ente locale di adottare l'atto impugnato, trattandosi di un elemento essenziale della fattispecie del provvedimento amministrativo ai fini della sua stessa esistenza. Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione dell'oggettiva incertezza che caratterizza le questioni di riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario nelle materie di confine.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/12/2023

N. 00373/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00160/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2023, proposto da
Centro Revisioni Auto del Vastese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vasto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per l'annullamento, previa sospensione,

Dell'ordinanza di rilascio del 31 marzo 2023 (prot. /cron…

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