Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27832 del 6 luglio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:27832PEN

Massima

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Il provvedimento del Questore che dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia prima e dopo lo svolgimento delle stesse, ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, costituisce una misura di prevenzione volta a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione o a causa di tali manifestazioni. La misura del divieto di accesso agli impianti sportivi, pur configurandosi come una limitazione della libertà di circolazione, è giustificata dalla necessità di prevenire comportamenti violenti o pericolosi per l'incolumità pubblica, specie quando il soggetto destinatario del provvedimento abbia già tenuto in passato condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della misura. L'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, pur incidendo sulla libertà personale, ha carattere accessorio e strumentale rispetto al divieto di accesso, essendo finalizzato ad assicurare l'effettiva osservanza di quest'ultimo. Pertanto, il giudice, in sede di convalida del provvedimento del Questore, deve verificare non solo la sussistenza dei presupposti per l'adozione del divieto di accesso, ma anche la necessità e proporzionalità dell'ulteriore misura dell'obbligo di presentazione, avuto riguardo alla concreta pericolosità sociale del soggetto. La durata del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida, tenendo conto della gravità degli episodi accertati e della pericolosità del soggetto. Tuttavia, a seguito della modifica legislativa intervenuta, nei confronti di persona già destinataria del divieto di accesso, l'obbligo di presentazione e la durata complessiva della misura non possono essere inferiori a cinque anni. Quanto all'estensione dell'obbligo di presentazione anche alle partite amichevoli, ciò è ammissibile purché tali manifestazioni siano conoscibili o conoscibili dal destinatario della prescrizione, in modo da rendergli esigibile l'adempimento dell'obbligo. In caso di mancata preventiva e adeguata pubblicità delle partite amichevoli, la carenza di determinabilità incide sull'esigibilità dell'obbligo di presentazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRILLO Renato - Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere

Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 30/05/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ACETO Aldo;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. (OMIS…

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