Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26068 del 7 giugno 2018

ECLI:IT:CASS:2018:26068PEN

Massima

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Il limite edittale di tre anni previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p. per la sospensione dell'ordine di esecuzione ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'art. 47, comma 3-bis, della legge n. 354 del 1975, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale il pubblico ministero deve fare riferimento a tale limite per l'emissione dell'ordine di carcerazione, a prescindere dall'eventuale innalzamento a quattro anni del limite previsto per la concessione della misura alternativa. Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 41/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, c.p.p. nella parte in cui prevede il limite di tre anni anziché di quattro anni per la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, in quanto tale previsione normativa risultava in contrasto con l'ampliamento del limite edittale per l'affidamento in prova ai servizi sociali, stabilito dalla legge n. 354 del 1975, art. 47, comma 3-bis. Pertanto, il limite di quattro anni, e non più di tre anni, deve essere applicato dal pubblico ministero ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, in vista della possibilità per il condannato di ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente

Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere

Dott. BIANCHI Michele - Consigliere

Dott. MANCUSO Lui - Rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 06/07/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ((omissis));
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. ((omissis)), Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 giugno 2017, la Corte di appello di Roma, in funzione di gi…

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