Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11251 del 18 luglio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:11251CIV

Massima

Massima ufficiale
L'adozione del provvedimento di sospensione "facoltativa" del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi degli artt. 30 e ss. del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, da parte della Sezione disciplinare del CSM, esige, anche nel silenzio delle disposizioni richiamate, la preventiva audizione dell'incolpato, in considerazione della grave incidenza che tale provvedimento ha sulla posizione professionale e sociale dell'incolpato, e atteso che - ferma la possibilità del ricorso alla persona di un difensore - le disposizioni costituzionali riguardanti il diritto di difesa esigono che sia assicurato all'interessato la possibilità di un'effettiva partecipazione alla dialettica processuale, con il suo intervento personale, in relazione al compimento degli atti che implicano l'esercizio della difesa.

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