Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 191 del 2014

ECLI:IT:TARLE:2014:191SENT

Massima

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La realizzazione di opere edilizie in area posta fuori dal centro abitato, in un momento storico in cui nessuna norma comunale prevedeva la necessità del titolo abilitativo fuori dal centro abitato, non configura un abuso edilizio sanzionabile con l'ordine di demolizione. Infatti, prima dell'entrata in vigore della legge-ponte del 1967, l'obbligo di preventivo titolo edilizio autorizzatorio sussisteva solo per gli interventi da realizzare nei centri abitati o nelle zone di espansione previste dal Piano Regolatore Generale, mentre per le opere realizzate in aree esterne al centro abitato, in assenza di specifica previsione normativa comunale, non era richiesto alcun titolo abilitativo. Pertanto, in tali casi, le opere devono ritenersi legittime e non può essere irrogata la sanzione demolitoria, in quanto non configurabile un abuso edilizio. Il principio di diritto è che la realizzazione di opere edilizie in area extraurbana, in assenza di specifiche norme comunali che ne prevedano l'obbligo di preventivo titolo abilitativo, non integra un abuso edilizio sanzionabile con l'ordine di demolizione, in quanto, prima dell'entrata in vigore della legge-ponte del 1967, l'obbligo di preventivo titolo edilizio sussisteva solo per gli interventi da realizzare nei centri abitati o nelle zone di espansione previste dal Piano Regolatore Generale.

Sentenza completa

N. 01104/2013
REG.RIC.

N. 00191/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01104/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, via G. Garibaldi, 43;

contro

Comune di Porto Cesareo, n.c.;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione n° 8 del 10 Aprile 2013, notificata il 24 Aprile 2013, con cui il Responsabile del V Settore del Comune di Porto di Cesareo, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380, ha ingiunto al ricorrente di demolire il fabbricato su due piani costituito da due abitazioni (piano terra e primo piano) composte entrambe da salone, cucina…

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