Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4722 del 2020

ECLI:IT:TARNA:2020:4722SENT

Massima

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Il provvedimento di sospensione dei lavori per lottizzazione abusiva è legittimo e non necessita di una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né di una comparazione fra l'interesse pubblico e l'interesse privato al mantenimento in loco dell'immobile. Ciò in quanto l'ordine di demolizione di un immobile abusivo presenta carattere rigidamente vincolato, essendo sufficiente la mera constatazione dell'abusività dell'intervento, senza che rilevi il decorso di un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione, in quanto l'ordinamento tutela l'affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem. Inoltre, per integrare un'ipotesi di lottizzazione abusiva, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga chiaramente anche solo dal frazionamento o dalle modalità dell'attività negoziale, che costituiscono lo strumento per il perseguimento dell'intento lottizzatorio, senza che rilevi la preesistenza di titoli edilizi, in quanto la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite, bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa conformità ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/10/2020

N. 04722/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02601/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2601 del 2013 proposto dal Sig. ((omissis)), rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)) e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via Cappella Vecchia n.8/A;

contro

Comune di Qualiano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)) e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, ((omissis)) I n.75;
Provincia di Napoli, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)) e domiciliata presso la Sede in Napoli, Piazza Matteotti n.1;

per l'annullamento

previa sospensione, dell’ordinanza n.6/2013 prot. n.1834 del 19/2/…

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