Cassazione penale Sez. V sentenza n. 64 del 8 aprile 1987

ECLI:IT:CASS:1987:64PEN

Massima

Massima ufficiale
Per effetto della sentenza della corte costituzionale del 22 aprile 1986 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma cod. proc. pen., va riconosciuto all'imputato il diritto di appellare l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura. Pertanto, poiché tale dichiarazione di incostituzionalità ha effetto in tutti i rapporti processuali in cui la fase di impugnazione non sia ancora esaurita, qualora l'imputato abbia proposto ricorso per cassazione gli atti vanno rimessi al tribunale per la pronuncia nel merito.

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