Consiglio di Stato sentenza n. 67 del 2017

ECLI:IT:CDS:2017:67SENT

Massima

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La cessazione della materia del contendere in un giudizio di appello avverso il diniego di condono edilizio si verifica quando l'amministrazione comunale, in esito all'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ai sensi dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, legittima la porzione immobiliare realizzata in parziale difformità dai titoli edilizi originari, rendendo così satisfattiva la pretesa del ricorrente. In tale ipotesi, il giudice di appello dichiara cessata la materia del contendere, disponendo l'irripetibilità delle spese di giudizio in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale e delle motivazioni che hanno determinato l'intervenuta cessazione della causa del contendere. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che l'amministrazione comunale, a seguito dell'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, abbia provveduto a legittimare la porzione immobiliare realizzata in parziale difformità dai titoli edilizi originari, rendendo così satisfattiva la pretesa del ricorrente. In tale caso, il giudice di appello, constatata l'intervenuta cessazione della causa del contendere, dispone l'irripetibilità delle spese di giudizio, in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale e delle ragioni che hanno determinato l'estinzione della controversia. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere in sede di appello avverso il diniego di condono edilizio si fonda sull'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, prevista dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, che ha consentito all'amministrazione comunale di legittimare la porzione immobiliare realizzata in parziale difformità dai titoli edilizi originari, soddisfacendo così la pretesa del ricorrente. In tale ipotesi, il giudice di appello, constatata l'intervenuta cessazione della causa del contendere, dispone l'irripetibilità delle spese di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale e delle ragioni che hanno determinato l'estinzione della controversia.

Sentenza completa

Pubblicato il 13/01/2017

N. 00067/2017REG.PROV.COLL.

N. 03263/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3263 del 2006, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), e con questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Consulta n, 50, presso l’avv. ((omissis)), per mandato a margine dell’appello;

contro

Comune di Caserta, in persona del Sindaco in carica, già costituito nel giudizio di primo grado e non costituito nel giudizio d’appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione 4^, n. 1843 del 18 marzo 2005, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 7422/2004, proposto per l’annullamento della…

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