Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 1052 del 2017

ECLI:IT:TARNA:2017:1052SENB

Massima

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Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quando il ricorrente manifesta espressamente la volontà di rinunciare alla prosecuzione del giudizio, anche se tale rinuncia non integra i requisiti formali previsti dalla legge. In tal caso, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle intervenute adesioni alla rinuncia. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la rinuncia al ricorso, pur se non formalmente perfezionata secondo le modalità previste dalla legge, determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla definizione del giudizio, comportando la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Ciò consente al giudice di disporre la compensazione integrale delle spese processuali, tenuto conto delle adesioni alla rinuncia manifestate dalle altre parti in causa. La massima giuridica che sintetizza tale principio è la seguente: La rinuncia al ricorso, anche se non formalmente perfezionata, determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, comportando la declaratoria di improcedibilità del gravame. In tal caso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali, in considerazione delle intervenute adesioni alla rinuncia. Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quando il ricorrente manifesta espressamente la volontà di rinunciare alla prosecuzione del giudizio, anche se tale rinuncia non integra i requisiti formali previsti dalla legge. In tal caso, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle intervenute adesioni alla rinuncia. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la rinuncia al ricorso, pur se non formalmente perfezionata secondo le modalità previste dalla legge, determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla definizione del giudizio, comportando la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Ciò consente al giudice di disporre la compensazione integrale delle spese processuali, tenuto conto delle adesioni alla rinuncia manifestate dalle altre parti in causa.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/02/2017

N. 01052/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00723/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SABATO D’AGOSTINO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con le quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla ((omissis)) n. 16;

contro

COMUNE DI VOLLA, rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)), ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza F. Muzii n. 11 presso l’Avv. ((omissis));

nei confronti di

- EVOLUTION ESTATE S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. ((omissis)), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cervantes n. 64;
- S.I.D.I.E.…

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