Cassazione penale Sez. I sentenza n. 936 del 18 maggio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:936PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione la pericolosità sociale del soggetto è da valutare in modo unitario e globale, e nel formulare il relativo giudizio il giudice non è obbligato a far riferimento ad una delle categorie indicate nello art. 1 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, che riguardano invece le persone che possono essere diffidate dal questore.

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