Cassazione penale Sez. I sentenza n. 30307 del 18 luglio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:30307PEN

Massima

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Il provvedimento del Questore, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, che impone il divieto di accedere agli stadi e alle aree circostanti ove si svolgono incontri di calcio e l'obbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia in coincidenza con lo svolgimento di tali competizioni, costituisce un'atipica misura di prevenzione che prescinde dall'accertamento giudiziale della responsabilità penale e che può essere applicata dal Questore nei confronti di coloro che risultano denunciati per aver preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza. Il controllo giurisdizionale del giudice chiamato a convalidare il provvedimento del Questore è limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge, senza che possa investire il contenuto delle prescrizioni, rimesse alla valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio dell'attività di prevenzione. La mancata convalida del provvedimento del Questore entro i termini perentori previsti dalla legge comporta l'inefficacia soltanto dell'obbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia e non anche dei divieti imposti, in quanto questi ultimi costituiscono una misura interdittiva di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
FABBRI GIANVITTORE - PRESIDENTE
MARCHESE ANTONIO - CONSIGLIERE
RIGGIO GIANFRANCO - CONSIGLIERE
VANCHERI ANGELO - CONSIGLIERE REL.
CASSANO MARGHERITA - CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Gi. Pu. N. IL (...)
avverso DECRETO del 04/07/2002 GIP TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
sentita la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIUSEPPE VENEZIANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 4.7.2002 il GIP del Tribunale di Ascoli Piceno convalidava, a norma dell'art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401 e succ. mod., il provvedimento in data 10.6.2002 del Questore della stessa città, notificato il successivo 1° luglio, con il quale si faceva divieto a Gi. Pu., il quale aveva…

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