Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 32511 del 22 luglio 2019

ECLI:IT:CASS:2019:32511PEN

Massima

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Il titolare della posizione di garanzia, quale il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è tenuto a predisporre misure di cautela compatibili con le esigenze lavorative, in modo che il lavoratore possa concretamente fruirne, senza che ciò comporti un aggravio, in termini di fatica, di difficoltà, di tempo, delle modalità di espletamento del lavoro in misura tale da indurre il lavoratore a rinunciare alle predette cautele funzionalmente ad esigenze operative ma a discapito della sicurezza. Il garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia. Il garante, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa. L'interruzione del nesso causale è ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. In questi casi, è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia. Il giudice penale, nell'ambito della ricostruzione degli accadimenti oggetto della regiudicanda e dell'individuazione di tutti i fattori eziologici che hanno esplicato influenza sul determinismo dell'evento, è legittimato a valutare il concorso di colpa della persona offesa, il cui eventuale concorso di colpa va determinato nell'an e nel quantum, rimanendo invece devoluta alla cognizione del giudice civile la quantificazione, su tali basi, del risarcimento spettante alla persona offesa o al danneggiato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere

Dott. TORNESI ((omissis)) - Consigliere

Dott. PICARDI Francesca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile (OMISSIS) nato a (OMISSIS);
dalla parte civile (OMISSIS) nato a (OMISSIS);
dalla parte civile (OMISSIS) nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest'ultimo;
avverso la sentenza del 20/03/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
udito il Pubblico Ministero, in pers…

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