Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 2060 del 2017

ECLI:IT:TARMI:2017:2060SENB

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così espresso: Il giudice amministrativo, in presenza di una cessazione della materia del contendere concordata tra le parti, è tenuto a dichiarare l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite. Tale soluzione, imposta dall'art. 60 del codice del processo amministrativo, realizza un'economia processuale, evitando ulteriori attività giurisdizionali superflue a fronte di un conflitto ormai composto in via stragiudiziale. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, pertanto, costituisce un epilogo fisiologico del processo amministrativo, che consente di pervenire a una definizione della controversia in modo semplificato e sollecito, senza necessità di un'approfondita disamina del merito. In tal modo, il giudice amministrativo assolve al suo ruolo di garante dell'effettività della tutela giurisdizionale, assicurando una rapida definizione della lite, in linea con i principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale. La compensazione integrale delle spese di lite, infine, rappresenta un corollario di tale impostazione, in quanto consente di evitare un ulteriore contenzioso sulla regolazione delle spese, in un'ottica di deflazione del contenzioso e di composizione bonaria della controversia.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/10/2017

N. 02060/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01732/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2017, proposto da:
Associazione "Laboratorio contro la Guerra Infinita" e Associazione Cultura Popolare”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via I. Rancati, 6;

contro

Comune di Cologno Monzese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio
ex lege
(art. 25 cod. proc. amm.) presso il TAR Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;

per l'annullamento…

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