Cassazione penale Sez. I sentenza n. 29874 del 23 luglio 2012

ECLI:IT:CASS:2012:29874PEN

Massima

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La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, opera automaticamente nei casi di connessione qualificata tra i reati contestati, a prescindere dalla possibilità di desumere gli elementi di gravità indiziaria già al momento dell'emissione della prima ordinanza, purché il procedimento relativo alla prima misura cautelare non sia ancora pervenuto alla fase dibattimentale. Tuttavia, qualora le due ordinanze custodiali siano state emesse in procedimenti diversi, uno dei quali sia già giunto al dibattimento, la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza, imponendosi la verifica circa le ragioni della separazione dei procedimenti, se frutto di una scelta strategica del P.M. a fronte dell'emersione contestuale degli elementi giustificativi l'applicazione della custodia cautelare, oppure derivanti dal progredire delle investigazioni. Il principio di diritto sulla scorta del quale è stata respinta l'istanza difensiva di retrodatazione della misura cautelare è frutto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui tale istituto è applicabile soltanto nel corso delle indagini preliminari, ove è avvertita l'esigenza di sottoporre a controllo l'operato del responsabile delle indagini stesse per evitare scelte strumentali col differimento in momenti temporali diversi dell'adozione delle misure custodiali in modo tale da protrarre surrettiziamente i limiti legali di durata, strettamente connessi alle singole fasi processuali. Tuttavia, tale soluzione può riferirsi soltanto ai casi in cui tutti i procedimenti separati, nel cui contesto sia stata applicata all'imputato la misura custodiale, erano approdati o avevano superato la fase del giudizio, con la conseguente impossibilità di retrodatare gli effetti della custodia in carcere, applicata in un secondo momento, dall'emissione del primo decreto di citazione a giudizio, oppure dalla sentenza di primo grado. Nel caso in esame, essendo uno solo dei due separati procedimenti pervenuto a giudizio, mentre l'altro era ancora in fase di indagini preliminari, la retrodatazione della misura cautelare deve trovare soluzione alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo i quali, in caso di fatti di reato collegati da connessione qualificata, risultanti dallo stesso procedimento, la retrodatazione opera automaticamente, indipendentemente dalla possibilità di desumere gli elementi di gravità indiziaria già al momento di emissione della prima ordinanza; se, invece, le due ordinanze per fatti legati da connessione qualificata siano state emesse in procedimenti diversi, uno dei quali giunto al dibattimento, la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza e s'impone la verifica circa le ragioni della separazione, se frutto di una scelta strategica del P.M. a fronte dell'emersione contestuale degli elementi giustificativi l'applicazione della custodia cautelare, oppure derivanti dal progredire delle investigazioni.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente

Dott. CAPRIOGLIO ((omissis)) S. - Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 783/2011 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 12/12/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI Monica;

sentite le conclusioni del PG Dott. ((omissis)) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 dicembre 2011 il Tribunale del riesame di Messina, costituito ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto da (OMISSIS) - sotto…

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