Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31418 del 16 luglio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:31418PEN

Massima

Massima ufficiale
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525 cod. proc. pen., esige unicamente, a pena di nullità assoluta, che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma questo non implica di per sé, né alcuna norma lo prevede, che la mutazione della persona fisica del giudicante e la conseguente rinnovazione del dibattimento sia notificata all'imputato contumace e al suo difensore non comparso o al precedente difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quest'ultimo.

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