Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2016 del 27 febbraio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2016PEN

Massima

Massima ufficiale
Gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere consistono nel vincolo associativo tra tre o più persone, consapevolmente teso a commettere un numero indeterminato di delitti che, nella forma specifica prevista dalla legge sugli stupefacenti, devono essere compresi tra quelli previsti dagli artt. 71, 72, 73 della stessa legge. Ne consegue che ai fini della ritenuta sussistenza del delitto associativo a nulla rileva la mancanza di prova di un vertice e di un coordinamento, purché risultino configurabili una organizzazione seppure non perfetta, nonché una condotta che si presenti con tutta una serie di elementi concretatisi, come nel caso dell'ipotesi criminosa ex art. 75 legge n. 685 del 1975, in continui viaggi per rifornirsi periodicamente di droga in quantitativi sempre più rilevanti; nella trasmissione della droga stessa a grossi trafficanti per incarico dei quali egli poi consegnasse danaro ai suoi distributori; dai quali elementi si giustifichi l'esistenza di un accordo criminoso diretto all'attuazione non già di uno o più reati determinati, ma di un più vasto programma per una commissione di una serie indeterminata di delitti.

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