Cassazione penale Sez. I sentenza n. 505 del 30 marzo 1988

ECLI:IT:CASS:1988:505PEN

Massima

Massima ufficiale
Il divieto della contemporanea applicazione di una misura di sicurezza e della sorveglianza speciale, stabilito in via di principio dall'art. 10 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e` operante solo quando la misura di sicurezza sia gia` in via di esecuzione, nel senso che e` nel corso di essa che non puo` farsi luogo alla misura di prevenzione. Comunque, ai sensi del citato art. 10, ove venisse a verificarsi l'ipotesi della sovrapposizione di una misura di sicurezza durante l'esecuzione della disposta misura di prevenzione, e` di quest`ultima che verrebbero a cessare gli effetti.   conforme: [p77\00563]

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