Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35789 del 7 agosto 2019

ECLI:IT:CASS:2019:35789PEN

Massima

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Il tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso si configura quando la condotta minacciosa degli imputati, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà della vittima, sia espressione di capacità persuasiva promanante dall'evocazione della forza del vincolo associativo, determinando così una condizione di assoggettamento e omertà. Ai fini della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, non è necessario un quid ulteriore rispetto alla minaccia integrante l'elemento costitutivo del reato di estorsione, essendo sufficiente che la capacità persuasiva si riconnetta alle modalità della condotta o alla qualità dell'agente. La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, sia la valenza "oggettiva" della minaccia che la sua soggettiva efficacia sulla specifica vittima. Quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima, dovendosi ritenere che si verte nell'ipotesi estorsiva quando il male prospettato si presenta irresistibile e coarta la volontà della vittima. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p. Per la configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite, prevista dall'art. 629 c.p., comma 2, non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza o di minaccia, ma è sufficiente e necessario che essi siano presenti sul luogo ove la vittima subisce i menzionati atti e al momento in cui siano compiuti. Ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria, sia integrale ed effettiva, nel senso che la somma di denaro proposta dall'imputato come risarcimento deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentirle di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirel - Presidente

Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere

Dott. PACILLI - rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandr - Consigliere

Dott. MONACO Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 10496/2017 della Corte d'Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nella pubblica udienza del 21.5.2019 la relazione fatta dal Consigliere Dr. ((omissis));
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di ((omissis)), che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi;
Uditi gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori di (OMISSIS), e gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), difens…

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