Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2889 del 16 marzo 1992

ECLI:IT:CASS:1992:2889PEN

Massima

Massima ufficiale
Le relazioni di servizio, sottoscritte da un agente di polizia giudiziaria, sono atti pubblici fidefacenti; con esse, infatti, il pubblico ufficiale attesta, nell`esercizio delle sue funzioni, una certa attivita` da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono cosi` rievocate. E non v`e` dubbio che i Carabinieri, comunque si configuri il rapporto organico di appartenenza al corpo, sono agenti di polizia giudiziaria, cosi` come espressamente previsto dall`art. 221 Cod. proc. pen. 1930, norma riprodotta nell`art. 57 del nuovo codice. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso proposto da carabiniere ausiliario, la Suprema Corte ha ritenuto che, essendo incontestabile, in punto di fatto, che l`imputato in due successive relazioni aveva espresso circostanze non vere in relazione alle modalita` con le quali era venuto in possesso della droga, correttamente era stata ritenuta sussistente la falsita` ideologica).  conforme: Sen 29/11/1991 12065 sez 5 Pen

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