Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1223 del 5 maggio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:1223PEN

Massima

Massima ufficiale
Avverso l'ordinanza del Gip che, accogliendo le richieste del pubblico ministero, dispone la proroga del termine per le indagini preliminari e l'espletamento di incidente probatorio non è previsto gravame, sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro di essa per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 568, primo comma, c.p.p. e stante anche la considerazione che per l'illegittima o irrituale proroga dei termini per le indagini o per la illegittimità dell'incidente probatorio è previsto il rimedio della inutilizzabilità degli atti di indagine o delle prove acquisite con l'incidente suddetto, di tal che anche nel caso in cui l'ordinanza de qua sia stata adottata con il rito di cui all'art. 127 c.p.p. la stessa deve ritenersi non impugnabile per carenza di interesse, giusto il principio di cui al quarto comma dell'art. 568 stesso codice.

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