Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2571 del 25 novembre 1996
ECLI:IT:CASS:1996:2571PEN
Massima
Massima ufficiale
Al tribunale del riesame devono essere trasmessi, a pena di perdita di efficacia dell`ordinanza che dispone la misura coercitiva, "tutti" gli atti che erano stati presentati dal pubblico ministero per richiedere la misura cautelare, compresi quelli eventualmente sfavorevoli all`indagato. Invero, la "deminutio" del diritto di difesa consegue al solo fatto di rimettere ad una parte, il pubblico ministero, il potere di selezionare e ridurre il materiale probatorio da sottoporre al riesame del Tribunale, la cui ampiezza non coinciderebbe con quella alla base del provvedimento dell`autorita` procedente. conforme:Sen 28/01/1995 5728 sez 1 Pen Sen 21/06/1996 1420 sez 4 Pen
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